L’ordinamento degli studi dell’Istituto Teologico, raccogliendo le indicazioni della Costituzione Apostolica Veritatis gaudium, è costituito da un quinquennio, in cui viene offerto un prospetto organico delle discipline filosofiche e teologiche. Nel primo biennio è accentuata la dimensione metodologico-propedeutica con una prevalenza della Filosofia, della Storia ed un affacciarsi progressivo della Teologia e al Diritto Canonico, secondo le norme applicative di Veritatis gaudium. Nei tre anni successivi, che ruotano intorno alla Teologia Sistematica e alla Sacra Scrittura, viene maggiormente curata la preparazione teologica e canonistica degli studenti, tenendo conto della prospettiva pastorale delle varie discipline. Per chi si affaccia agli studi teologici senza una adeguata preparazione umanistica ed ecclesiale sono offerti alcuni corsi introduttori extracurriculari (propedeutici). Per una adeguata preparazione dei candidati al presbiterato viene offerto quanto previsto dagli Statuti, come anche sono presentate le materie specifiche per chi ha intenzione di insegnare religione cattolica nelle scuole pubbliche, secondo la vigente legislazione italiana. È richiesta una conoscenza del latino, del greco e di almeno una lingua straniera, da comprovare tramite la frequenza di corsi specifici e/o attraverso un esame.
Per il corso istituzionale, l’insegnamento viene ripartito in:
La frequenza alle lezioni è obbligatoria per almeno i due terzi delle ore previste e sono ammessi agli esami solo gli studenti in regola con ciò e con i pagamenti delle tasse accademiche.
Significato e finalità del grado accademico di Baccalaureato
Art. 1: Il Baccalaureato
§ 1. Il Baccalaureato è il primo dei gradi accademici ecclesiastici. Il Baccalaureato in Sacra Teologia si ottiene dopo aver completato il curriculum istituzionale degli studi filosofico-teologici e comporta l’aver acquisito una visione sintetica ed organica dei contenuti delle principali discipline teologiche ed una prima iniziazione al metodo scientifico nell’ambito delle discipline stesse.
§ 2. La prova d’esame per il baccalaureato si compone di una prova scritta e di una prova orale.
Soggetti
Il Candidato
§ 1. Il candidato alla prova d’esame per il grado accademico del Baccalaureato dovrà aver superato tutti gli esami previsti dal piano di studi dell’Istituto Teologico e presentare una attestazione di conoscenza della lingua inglese almeno di livello A2 o di lingua per cinque anni di scuola superiore.
§ 2. Qualora il candidato non sia alunno né ex-alunno, è sufficiente che abbia completato il Corso di Studi Teologici in una Scuola di Seminario Maggiore o in una scuola equipollente. In questo caso, il candidato è tenuto a sottoporre la relativa documentazione accademica al Direttore dell’Istituto Teologico, il quale, sottoposta la questione al Consiglio, potrà richiedere che il candidato sostenga eventuali esami integrativi prima di accedere alla prova d’esame per il Baccalaureato.
§ 3. Il candidato, inoltre, dovrà produrre legale documentazione attestante il conseguimento di diploma di Scuola Media Superiore.
§ 4. Il candidato dovrà presentare nei tempi e nei modi previsti la debita domanda di ammissione all’esame di Baccalaureato.
Art. 3: Relatore e Correlatore
§ 1. Il Relatore deve essere un docente dell’Istituto Teologico (stabile, incaricato o invitato).
§ 2. È facoltà del candidato scegliere il Relatore, dovendo però ottenere il consenso del docente scelto.
§ 3. È compito del Relatore, tra l’altro:
§ 4. Nel caso in cui al Relatore diventi materialmente impossibile continuare a seguire il candidato nel lavoro di preparazione della dissertazione di baccalaureato, spetta al Direttore, dopo aver ascoltato il candidato, sostituirlo con altro docente dell’Istituto da lui ritenuto idoneo.
§ 5. Il Correlatore può essere un docente dell’Istituto Teologico (stabile, incaricato o invitato) o un docente esterno veramente perito. È preferibile, per quanto non indispensabile, che il Correlatore sia docente di area tematica connessa con il tema della dissertazione di baccalaureato.
§ 6. Il Correlatore viene assegnato dal Consiglio nella stessa sessione in cui viene approvato il titolo della dissertazione di baccalaureato.
§ 7. La sostituzione del Correlatore è di competenza del Direttore, il quale avrà cura di indicare un altro docente.
§ 8. È compito del Correlatore:
1°. mantenere contatti, in spirito di vera collaborazione, con il Relatore, facendo presenti eventuali osservazioni riguardanti la stesura dell’elaborato scritto sia per quanto attiene al contenuto, sia per quanto attiene alla metodologia;
2°. redigere una breve relazione scritta sull’elaborato del candidato. Tale breve relazione dovrà contenere una valutazione globale della dissertazione riguardante il metodo seguito, la corretta applicazione della metodologia, la padronanza dei contenuti e la capacità sia di sintesi, sia espositiva dimostrata dal candidato nella stesura dell’elaborato. Inoltre tale breve relazione dovrà contenere un giudizio finale;
3°. qualora il Correlatore non ritenesse tale elaborato scritto idoneo al conseguimento del grado accademico di baccalaureato, dovrà consegnare al Direttore una breve relazione scritta nella quale espone i motivi per cui non ritiene tale elaborato scritto idoneo. Il Direttore, valutate le motivazioni addotte dal Correlatore deciderà della ammissione o meno alla prova d’esame per il conseguimento del grado accademico di baccalaureato.
§ 9. Qualora il Direttore svolga il compito di Relatore o Correlatore, le sue funzioni di Direttore saranno svolte da un Vice Direttore o da Docente nominato da lui quale suo rappresentante.
§ 10. Direttore e Vice-Direttore non possono essere contemporaneamente Relatore e Correlatore nella medesima dissertazione di baccalaureato.
Le prove d’esame
Art. 4: La presentazione della domanda
§ 1. Le sessioni annuali per la prova d’esame per il conseguimento del grado accademico di baccalaureato sono tre: una autunnale, nel mese di ottobre; una invernale, nel mese di febbraio; una estiva, nel mese di giugno.
§ 2. Nella sua ultima riunione dell’Anno Accademico in corso il Consiglio determina il giorno in cui la prova d’esame sarà sostenuta nelle tre sessioni dell’Anno Accademico successivo.
§ 3. Il candidato dovrà presentare in segreteria la propria domanda di ammissione tra i candidati al conseguimento del grado accademico di baccalaureato almeno sette mesi prima della sessione in cui intende sostenere la prova d’esame.
§ 4. La domanda, dovrà indicare chiaramente il titolo della dissertazione determinato e controfirmato dal Relatore. Inoltre tale domanda dovrà essere accompagnata dallo schema di massima che il candidato intende seguire nello sviluppo dell’elaborato scritto (capitoli): temi che verranno affrontati e strumenti che saranno utilizzati.
§ 5. Nella prima riunione successiva alla presentazione in Segreteria della domanda di baccalaureato, il Consiglio di Istituto deciderà se approvare il titolo indicato per l’elaborato scritto o se esso debba essere modificato. Nella stessa riunione il Direttore assegnerà un Correlatore. Finché il titolo non è approvato, il candidato non può considerarsi tra i candidati a sostenere la prova d’esame per il conseguimento del grado accademico di baccalaureato.
§ 6. Il Segretario Accademico dovrà al più presto dare notizia al candidato stesso e al Relatore della approvazione o della reiezione della domanda di ammissione tra i candidati a sostenere la prova d’esame per il baccalaureato.
Art. 5: La dissertazione scritta
§ 1. Il candidato sviluppa la dissertazione scritta secondo le indicazioni del Relatore e facendo attenzione ad applicare le indicazioni metodologiche di compilazione richieste dalle norme. Tale dissertazione dovrà avere chiara pertinenza teologica, ed essere di lunghezza compresa tra le 35 e le 70 pagine (esclusi bibliografia e gli indici).
§ 2. La dissertazione scritta di baccalaureato, pur non dovendo rispondere a requisiti di originalità, dovrà soddisfare le seguenti esigenze:
§ 3. Almeno cinque settimane prima della data d’esame il candidato deposita in Segreteria sette copie della dissertazione scritta di baccalaureato accompagnate dalla relazione del proprio Relatore e Correlatore.
§ 4. La dissertazione unitamente al giudizio finale del Relatore e del Correlatore, viene inviata al Delegato della Facoltà che esprime un motivato giudizio di ammissibilità o meno della stessa entro 10 giorni.
Art. 6: La prova orale
§ 1. La prova orale, della durata di circa 30 minuti, si svolgerà nel seguente modo:
§ 2. Il tesario, contenente le tesi di sintesi, sarà rivisto ed approvato dal Consiglio di Istituto ogni tre anni, nell’ultima riunione dell’Anno Accademico in corso, salvo che a giudizio del Consiglio stesso si renda necessario modificarlo prima dello scadere dei tre anni.
La commissione d’esame
Art.7: Membri della Commissione
§ 1. Sono membri della Commissione d’esame per il conseguimento del grado accademico di baccalaureato:
1°. Il Direttore dell’Istituto, che presiede e modera lo svolgimento della prova d’esame. Spetta al Direttore interrogare il candidato sulle tesi proposte nel tesario predisposto per la parte orale della prova d’esame di baccalaureato, oppure decidere di affidare l’interrogazione o parte della stessa ad un altro Docente presente. Il Direttore interviene, con gli altri membri della Commissione, nella determinazione del voto della prova d’esame e determina il voto finale conseguito dal candidato. È compito del Direttore proclamare l’esito finale della prova d’esame e l’eventuale conferimento del grado accademico di baccalaureato. Il Direttore dell’Istituto è sostituito nelle sue funzioni durante la prova d’esame dal Vice-Direttore o da altro docente da lui designato quale suo rappresentante, nel caso in cui il Direttore stesso svolga le funzioni di Relatore o di Correlatore.
2°. Il Relatore ed il Correlatore hanno il compito di leggere pubblicamente la propria relazione di valutazione dell’elaborato scritto. I membri della commissione possono porre domande su quanto esposto dal candidato circa la tesi orale proposta dal Direttore.
3°. Il Delegato della Facoltà affiliante, che assiste alla prova d’esame in rappresentanza della Facoltà, può intervenire durante il colloquio sulla dissertazione e sulla tesi orale. Coopera con la commissione nella determinazione del voto della prova d’esame.
4°. Il Segretario Accademico con funzione notarile e verbalizzante. Nel caso in cui, essendo Docente Stabile, sia nella Commissione in qualità di Professore, può surrogare ad altri il proprio compito.
§ 2. Per la validità della prova d’esame si richiede almeno la presenza del Direttore (o del Vice-Direttore in caso di incompatibilità o di altro suo delegato ad actum in caso di sopraggiunta impossibilità ad essere presente) e del Delegato della Facoltà affiliante (o di altro delegato ad actum dalla Facoltà affiliante, in caso di sua impossibilità ad essere presente alla prova d’esame).
§ 3. Non si proceda alla prova d’esame senza la presenza almeno del Relatore, a meno che si sia avuta notizia della sua assenza solo all’ultimo momento e comunque non in tempo utile per poter rimandare la prova d’esame senza creare reale disagio al candidato.
§ 4. In caso di assenza del Correlatore o del Relatore (o di entrambi), il Direttore stesso leggerà la loro relazione scritta di valutazione della dissertazione del candidato.
Criteri di valutazione dell’Esame di Baccalaureato
Art.8: Valutazione dell’Esame di grado
§ 1. La votazione finale sarà espressa in decimi e sarà calcolata sommando:
1°. la media semplice dei voti di tutti gli esami sostenuti nel sessennio. Il voto 10 e lode viene computato come 11. La media finale ottenuta, potrà al più essere pari ai 10/10;
2°. la votazione della dissertazione scritta, che sarà ricavata facendo la media semplice del voto assegnato dal Relatore e del voto assegnato dal Correlatore. Anche in questo caso il coefficiente da sommare potrà al più essere pari ai 10/10;
3°. la valutazione della commissione della prova orale sarà espressa in decimi e potrà essere pari ai 10/10;
4°. L’incidenza sarà: 50% media voti; 25% elaborato scritto; 25% esame sul tesario;
5°. la valutazione finale verrà espressa in decimi.
§ 2. Il risultato finale della prova di esame stabilisce anche la qualifica del grado accademico e precisamente:
Scala dei voti | Valutazione |
6-6,5 | Probatus (sufficiente) |
6,6-7,5 | Bene probatus (discreto) |
7,6-8,5 | Cum laude (buono) |
8,6-9,5 | Magna cum laude (molto buono) |
9,6-10 | Summa cum laude (eccellente) |
Equipollenza civile
Ai sensi della L. 25.03.1985 n. 121, aggiornata con le Note Verbali ratificate dal DPR 27.05.2019 n. 63 il titolo accademico di Baccalaureato in Teologia è riconosciuto, a richiesta degli interessati, dallo Stato Italiano come Laurea.
Norma finale
Ogni questione, non regolata dal presente Regolamento applicativo, sarà risolta direttamente dal Direttore dell’Istituto Teologico, il quale, però, dopo essersi confrontato con il Segretario Accademico, è tenuto a chiedere il parere del Consiglio di Istituto nei casi di più complessa soluzione.
Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella riunione di sabato 08 ottobre 2022 e promulgato dall’Ecc.mo Vescovo Moderatore con Suo Decreto nella medesima data, venendo così inviato al Decano Facoltà affiliante affinché lo trasmetta al Dicastero per la Cultura e l’Educazione, ed entrando in vigore a partire dall’Anno Accademico 2022/2023.