Statuto dipartimento musica sacra

DIPARTIMENTO DI MUSICA SACRA
STATUTO

Art.1 – Natura e finalità

Il Dipartimento di Musica Sacra, eretto presso l’Istituto Teologico Pio XI di Sanremo con delibera dei competenti Organi in data 24 febbraio 2024, ha lo scopo di offrire una completa e rigorosa formazione tecnica, liturgica e spirituale, a quanti intendono svolgere un ministero in ordine al servizio musicale delle celebrazioni liturgiche e desiderino approfondire la loro conoscenza in materia di Musica Sacra: è dunque una realtà ecclesiale orientata in particolare al servizio liturgico.
È inoltre di sua competenza promuovere ed organizzare altre attività attinenti al proprio ambito. L’Istituto, nel proprio dipartimento di Musica Sacra, cura la formazione nei seguenti ambiti:

  1. Direzione di coro;
  2. Guida del canto dell’assemblea liturgica;
  3. Canto liturgico, in particolare canto corale;
  4. Organo liturgico;
  5. Altri strumenti leciti per l’accompagnamento liturgico, conformemente al diritto particolare.

Art. 2 – Sede

La sede legale del Dipartimento è la stessa dell’Istituto Teologico Pio XI. Le lezioni hanno luogo principalmente presso la sede del Dipartimento; inoltre potranno avere luogo in ogni altra sede conformemente a quanto stabilito dagli organi competenti.


Art. 3 – Organigramma

§1. Il Dipartimento ha le stesse Autorità Accademiche dell’Istituto Teologico.

§2. Il Dipartimento è guidato da un Consiglio formato da:

  • Coordinatore, a norma dell’art. 6 dello Statuto dell’Istituto Teologico Pio XI di Sanremo;
  • Prefetto;
  • Viceprefetto (eventualmente);
  • Segretario.

Inoltre, ratione officii, del Consiglio fanno parte di diritto il Direttore dell’Istituto Teologico, il Direttore Accademico, l’eventuale Vicedirettore dell’Istituto, il Segretario dell’Istituto, il Direttore della Cappella Musicale Diocesana, l’Organista titolare della Cattedrale (e della Cappella musicale, se persona diversa) e della Concattedrale.
Il numero massimo di Consiglieri può essere di 15 persone.

§2. Il Prefetto del Dipartimento è nominato ad quadriennium con decreto del Moderatore dell’Istituto.

§3. Spetta alla Direzione dell’Istituto Teologico, d’intesa con il Consiglio del Dipartimento:

  1. Rappresentare il Dipartimento davanti al Vescovo e alle Autorità civili;
  2. Sentito il parere del Moderatore, nominare i Docenti;
  3. Stabilire la sospensione o la cessazione dei docenti dal loro ufficio secondo i medesimi motivi e procedimenti previsti dall’Istituto Teologico.
  4. Ricevere l’iscrizione degli studenti e valutarne l’ammissione.
  5. Decidere la sospensione o la dimissione degli studenti per causa grave, sentito anche il Coordinatore.
  6. Sottoscrivere i diplomi e gli attestati.
  7. Valutare con i docenti, la situazione personale dei singoli allievi.
  8. Definire il piano organico degli studi secondo la natura e la finalità dell’Istituto.
  9. Convocare e presiedere le riunioni dei docenti.

§4. Spetta al Segretario del Dipartimento, d’intesa con la Direzione dell’Istituto:

  1. Preparare il calendario annuale e pubblicare gli orari delle lezioni.
  2. Coordinare il calendario e gli orari delle attività ed iniziative del Dipartimento con quelle dell’Istituto.
  3. Fare la funzione di Notaio del Dipartimento.
  4. Ricevere e controllare i documenti degli Studenti per quanto riguarda le domande d’iscrizione, di ammissione agli esami, di conseguimento dei diplomi, di certificati.
  5. Conservare i documenti ufficiali.
  6. Curare la redazione dei registri e dei documenti riguardanti l’iscrizione degli Studenti, gli esami, i corsi, i seminari di studio e i diplomi.
  7. Compilare i verbali, i certificati e gli attestati.
  8. Ricevere le quote degli studenti.

§5. Il Coordinatore, d’intesa con la Direzione dell’Istituto ed il Prefetto del Dipartimento:

  1. Coordina l’attività del Dipartimento.
  2. Segnala e promuove nei modi più opportuni l’attività del Dipartimento.

§6. Il Dipartimento ha un suo proprio Economo che tiene la contabilità ed i registri, compila i registri e compila annualmente i bilanci preventivi e consuntivi del Dipartimento.

§7. Al Consiglio direttivo compete:

  1. Definire il piano di studi; fissare le linee guida dei programmi didattici in collaborazione con i Docenti, nel rispetto delle singole autonomie; curare l’organizzazione logistica.
  2. Stabilire annualmente le quote di frequenza, gli esoneri totali e parziali dalle stesse.
  3. Proporre ed esprimere pareri sulle nomine dei Docenti, sulla loro sospensione/cessazione e sulla dimissione di studenti per causa grave.
  4. Collaborare nel redigere la relazione annuale sulla vita e l’attività del Dipartimento.
  5. Avanzare eventuali proposte di modifica statutarie e regolamentari.

Art. 4 – I Docenti

I Professori devono possedere non soltanto una competenza musicale, documentata da titoli di studio, pratica di docenza, esperienza didattica, ma anche una solida preparazione liturgica e spirituale. Devono essere in possesso del debito titolo per l’insegnamento che impartiscono.


Art. 5 – Gli Allievi

§1. Il Dipartimento ammette, per l’ottenimento del titolo, gli Allievi in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, presentati dai relativi Parroci, Rettori di chiese, Superiori Religiosi. In caso di minorenni, l’iscrizione va fatta dai genitori o da chi ne fa le veci.
§2. Si richiedono agli Allievi i seguenti requisiti: la disponibilità per un servizio ecclesiale, una reale attitudine musicale, l’impegno assiduo e costante alle iniziative collaterali.
§3. Per poter essere ammesso agli esami, è necessario che l’Allievo sia in ordine con la posizione di pagamento delle tasse accademiche ed abbia seguito le lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole discipline.
§4. Un Allievo può essere sospeso o dimesso per gravi infrazioni di ordine disciplinare e morale, fatto salvo il diritto di difesa, garantito mediante il ricorso al Consiglio direttivo.
§5. Ad altre attività e a singoli corsi possono partecipare anche Allievi straordinari, per i quali dunque alcuni requisiti sono dispensabili e che, comunque, non si ritengono essere frequentanti al fine di conseguire il titolo.

Art. 6 – Le Parrocchie e gli altri luoghi di culto

Spetta al Dipartimento prendere iniziative valide ad approfondire sempre più un rapporto di collaborazione con Parrocchie, Chiese, Rettori, Santuari, Cappelle Musicali; inoltre curerà che l’inserimento degli Allievi in queste realtà sia graduale ed adeguato alla loro formazione liturgico-musicale.

Art. 7 – Materie e durata dei corsi

Il curriculum studiorum offerto dal Dipartimento, in genere, si sviluppa in un I livello, corsi fondamentali, seguito da un II livello, corsi di specializzazione.
Materie fondamentali del I livello sono: Liturgia, Musicologia liturgica, Teologia della musica, Spiritualità della musica, Storia della musica e in particolare di quella sacra, Canto Gregoriano, Repertorio Nazionale della Messa, dell’Ufficio e delle Celebrazioni Rituali, Teoria e solfeggio parlato e cantato, Lettura della musica, Strumento, Esercitazioni corali.
Materie del II livello sono: Strumento; Direzione di Coro ed Assemblea; Seminari.

Art. 8 – Esami

§1. Ogni Anno Accademico dura due semestri, da settembre a giugno. Alla fine di ogni materia l’Alunno deve sostenere l’esame relativo. Accede all’anno successivo di ciascuna materia solo chi abbia superato l’esame dell’anno precedente.
§2. Il voto degli esami sarà espresso in decimi. L’esame è considerato superato se si consegue una votazione di almeno 6/10. In caso di mancato superamento di un esame l’Allievo è tenuto a recuperare il debito nella materia specifica durante la sessione di recupero autunnale che si terrà entro il seguente mese di settembre. Qualora il debito non sia stato recuperato l’Alunno dovrà seguire nuovamente il corso in questione. Sarà a discrezione del Direttore, sentiti i Docenti, ammettere lo Studente che si trovi in tale condizione alla frequenza di uno o più cori dell’anno successivo.
§3. Nei casi in cui verranno riconosciuti esoneri specifici, si assumerà come voto per quell’esame la media pesata dei voti ottenuti in quella materia nel precedente percorso di studi o, dove ciò non sia possibile, un voto elaborato dalla commissione sulla base delle effettive competenze del discente.
§4. Parallelamente all’attività formativa ordinaria, l’Istituto Teologico con il suo Dipartimento organizza incontri e seminari di approfondimento su vari aspetti. La frequenza e l’eventuale superamento dell’esame danno diritto a 0,25 o 0,5 punti che concorreranno, al termine del percorso di studi, a formare il voto finale.
§5. Per gli Studenti fuori sede, con documentate esigenze di carattere lavorativo, possono essere ammessi a frequentare i corsi secondo modalità che saranno spiegate direttamente dalla Segreteria.

Art. 9 – Diploma

§1. Al termine del percorso formativo lo Studente sarà sottoposto ad un esame finale previo superamento del quale otterrà il titolo con votazione espressa in decimi e giudizio in lingua latina.
§2. Al voto finale concorrerà la media aritmetica degli esami sostenuti ai quali potranno essere aggiunti al massimo 10 punti derivanti dall’esame finale e da eventuali esami a scelta sostenuti nel corso degli anni di formazione (questi non potranno pesare per più di 2 punti). Il superamento dei 10/10 comporterà l’attribuzione della lode.
§3. Al termine del ciclo di studi, all’esito dell’esame finale, l’Istituto Teologico Pio XI conferirà un diploma accademico diocesano di alta formazione in Musica Sacra, con specializzazione in Direzione corale e guida dell’Assemblea o in Organo liturgico.

Art. 10 – Aspetto finanziario

§1. Il Dipartimento tiene una propria contabilità, custodita presso l’Istituto Teologico. §2. Gli Alunni devono pagare una quota d’iscrizione, più una quota per ciascun corso che intendono frequentare.
§3. Altre entrate possono derivare dal sostegno di Enti, pubblici o privati e da specifici finanziamenti.
§4. Come ogni Dipartimento dell’Istituto Teologico non ha fini di lucro la gestione amministrativa rientra sempre nel bilancio complessivo dell’Istituto Teologico stesso.

Art. 11- Disposizioni finali

Per i casi di dubbio e per quelli non contemplati dal presente Regolamento si rinvia alle norme del Diritto Canonico universale e particolare.

FREEmenti di Luca Bordonaro